Questa riforma era attesa da tanti anni e voluta da molte persone. Tra poco sarà possibile affiancare al cognome del padre anche quello della madre.
È recente la notizia (datata esattamente l’8 novembre) per cui la consulta ha dichiarato incostituzionale il primato del cognome paterno.
Questione di Legittimità
La Corte costituzionale ha accolto l’8 novembre 2016 la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte di appello di Genova e relativa al cognome del figlio. In sostanza la Corte ha dichiarato l’illegittimità della norma che prevede l’automatica attribuzione del cognome paterno al figlio legittimo, qualora sia presente una differente volontà dei genitori.
Cosa significherà però questa cosa? Quali saranno le ricadute pratiche? Tale sentenza a cosa farà approdare? Sono domande legittime per coloro che si aspettano finalmente di poter dare il cognome materno ai propri figli visto che la situazione rispetto a questa materia pur così recitando la Legge del 2014, parafrasando ovviamente:
Titolo: nuova disciplina sul cognome – sabato 27 settembre 2014
– I genitori coniugati al momento dell’atto della dichiarazione di nascita del figlio, possono scegliere se attribuire, secondo la loro volontà, il cognome del padre o quello della madre in sostanza entrambi nell’ordine concordato
– Se non vi è accordo tra i genitori al figlio verranno attribuiti entrambi i cognomi in ordine alfabetico
– I figli degli stessi genitori coniugati, nati in un tempo successivo, portano lo stesso cognome del primo figlio
– Il figlio al quale è stato attribuito il cognome di tutti e due i genitori può trasmetterne al proprio figlio solamente uno dei due a sua scelta, ne consegue che un genitore con un doppio cognome dovrà scegliere quale dei due trasmettere ai figli
– Qualora vi fosse un riconoscimento di tipo tardivo da parte di un genitore, il cognome si aggiungerebbe solo se vi fosse il consenso dell’altro genitore e del minore se arrivato a 14 anni di età
– Il figlio maggiorenne che ha unicamente o il cognome paterno o materno attraverso la compilazione di una dichiarazione semplice può dinanzi all’ufficiale di stato civile aggiungere il cognome dell’altro genitore. Qualora però il figlio fosse nato fuori dal vincolo matrimoniale non potrà prendere il cognome del genitore che lo ha riconosciuto
Questo testo venne approvato attraverso il voto segreto con 239 sì, 92 no e 69 astenuti, le astensioni furono del MoVimento 5 Stelle.
Questo ciò che c’è da sapere ma l’art.136 della Carta Costituzionale va detto che recita ciò che segue: Quando la Corte dichiara la illegittimità costituzionale di una norma di legge o di un atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. Se ne deduce che fino al momento nel quale tale sentenza non verrà pubblicata la normativa oggetto di esame costituzionale continuerà a persistere e a vigere.
Ovviamente oltre alla pubblicazione della sentenza occorre anche un regolamento che disciplini la materia e resta il fatto che non appare chiaro se i figli possano essere registrati con il doppio cognome anteponendo il cognome materno o con